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VEICOLO CHE CIRCOLA SENZA REVISIONE !!

Con l'entrata in vigore delle Modifiche al Codice della Strada (13 Agosto 2010), è cambiata la procedura per chi circola su di un veicolo non avendo rispettato la data della Revisione obbligatoria.
Dal 13 Agosto u.s., in questi casi, l'agente accertatore non ritirerà più la carta di circolazione.
L'Agente Accertatore si limiterà ad annotare sul documento stesso che il veicolo è sospeso dalla circolazione e che è consentita la sua circolazione al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 (Centri Revisione Privati) o presso l'Ufficio del D.T.T.P., per la prescritta revisione. L'Agente Accertatore dovrà,  inoltre, apporre sulla carta di circolazione del veicolo, l'indicazione dell'Ente da cui dipende l'Agente stesso seguito dalla dicitura: "...veicolo sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della Revisione".
Nell'annotazione deve poi comparire la data da cui decorre il divieto di circolazione.
Ricordiamo che non eseguire la Revisione entro la scadenza comporta per il possesore del veicolo fermato una sanzione amministrativa di 168,00 euro, tale sanzione è raddoppiata in caso di revisione omessa più di una volta in relazione alle scadenze previste per la categoria del veicolo, mentre circolare con un veicolo sottoposto a sospensione della circolazione comporta una sanzione da 1842,00 euro ed una sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni più sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo in caso di reiterazione delle violazioni.
Per l'omessa Revisione in autostrada continua invece ad applicarsi il fermo amministrativo del veicolo fino all'esibizione della prenotazione delle operazioni di Revisione



PNEUMATICI INVERNALI

Assicurano la mobilità in sicurezza per tutto l'inverno senza dover montare dispositivi supplementari di aderenza.
I pneumatici invernali di ultima generazione forniscono prestazioni superiori in aderenza, motricità, frenata nelle condizioni critiche, e mantengono buone prestazioni anche su strada asciutta.
Montaggio omogeneo : si raccomanda di montare 4 pneumatici invernali per avere comportamenti omogenei sugli assi e mantenere stabilità in curva e frenata.
Marcatura : la disciplina prescrive la marcatura M+S i pneumatici possono avere un codice di velocità inferiore a quello previsto per il veicolo, ma non inferiore a Q (160 km/h) secondo la direttiva 92/23/CE.
Per questi pneumatici non sono previste limitazioni di perriodo d'uso.



APPLICAZIONE DI PELLICOLE ADESIVE SUI VETRI DEI VEICOLI


Sono consentite pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da stati aderenti allo Spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibiltà previsto dalle norme comunitarie.
Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l'applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
- che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore dell pellicole medesime;
- che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione.


TENDE PARASOLE AUTOCARAVAN


Le tende parasole per autocaravan, installate lateralmente ad un'altezza superiore a 2,00 m, devono considerarsi parte del carico, della cui corretta sistemazione, ai sensi dell'articolo 164 CDS, sono responsabili il conducente e il proprietario del veicolo, che non devono provvedere all'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 CDS






TERMINI REVISIONE RIMORCHI O1 - O2  INFERIORI A 3,5 t


Pubblicato il calendario per le revisioni dei rimorchi delle catregorie O1 e O2 ai fini dell'adeguamento dei controlli alla nuova cadenza prevista dal DM n. 214/2017 . Il calendario prevede la revisione:

  • entro il 2018 per veicoli immatricolati fino al 31/12/2000

  • ad esclusione dei veicoli già revisionati nel biennio precedente,

  • indipendentemente dal mese di immatricolazione, devono essere sottoposti a revisione tra il 21/05/18 e il 31/12/18

  • entro il 2019 per veicoli immatricolati dal 01/01/2001 al 31/12/2006

  • compresi quelli immatricolati prima del 2001 e non revisionati nel biennio precedente,

  • devono essere sottoposti a revisione con riferimento al mese di immatricolazione/revisione;

  • entro il 2020 per veicoli immatricolati dopo il 0101/2007;

  • compresi quelli con più di 4 anni dalla prima immatricolazione o 24 mesi dall'ultima revisione,

  • devono essere sottoposti a revisione con riferimento al mese di immatricolazione/revisione.

E' stato precisato che:

  • la prenotazione effettuata entro i termini presso UMC consente la circolazione fino alla data di prenotazione


REVISIONE VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO

A norma dell'articolo 9 del decreto ed, in particolare, secondo quanto specificato nell'allegato 3 allo stesso decreto, i veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti a revisione periodica con cadenza biennale, secondo il consueto calendario: entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l'ultimo controllo di revisione, sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti alla idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 Cds.

Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico* costruiti prima del 1° Gennaio 1960 sono effettuate dagli Uffici Motorizzazione Civile (UMC).

* La classificazione di "veicolo di interesse storico e collezionistico", qualificabile come tale, è subordinata all'iscrizione in uno dei Registri di cui all'articolo 60, comma 4 del Cds: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI, di seguito denominati Registri.



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